Deduzione dall’IRAP dell’IMU sugli immobili strumentali: nuova rimessione alla Corte costituzionale

La CGT di primo grado di Reggio Emilia – in giudizio patrocinato dal nostro Studio – ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 5, comma 3 del d.lgs. n. 446/1997 e 14, comma 1 del d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui sanciscono la totale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’IRAP, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

La CGT ha in particolare condiviso che, con la recente sentenza n. 21 del 20 febbraio 2024 la Corte costituzionale si è bensì (tra l’altro) espressa nel senso dell’infondatezza della medesima questione sollevata da altra CGT ma ciò solo perché ha considerato infondato il parallelismo, proposto dal giudice rimettente, tra i due principii sanciti dalla precedente sent. n. 262/2020:

1) sostanziale sovrapposizione tra presupposto impositivo e criterio di determinazione della base imponibile nell’IRES (tassazione del reddito netto);

2) prospettata incostituzionalità del divieto di deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP.

La Corte Cost. ha quindi del tutto lasciato impregiudicato l’aspetto sostanziale dell’effettiva contrarietà a Costituzione del denunciato divieto.

Pertanto, “al contrario di quanto dedotto dall’Agenzia, che ritiene , dopo questa sentenza il ‘dibattito sul punto ormai chiuso’”, sussistono “altri elementi che possono portare a dubitare della legittimità costituzionale della norma richiamata”.

Ordinanza interlocutoria RG 000054/2023